giovedì 11 agosto 2011

Non dire gatto...


Leggo sui notiziari che il giudice Riccardo de Vito, della sezione di Olbia del tribunale di Tempio Pausania, ha condannato a sei mesi tre sconsiderati che, per puro quanto malsano divertimento, avevano catturato un povero gatto, l'avevano cosparso di benzina e gli avevano dato fuoco. Così, tanto per vedere l'effetto che fa.
Non mi soffermerò più di tanto a commentare la cosa in sé. Anche a me, come alla maggior parte di chi non sia completamente insensibile alle sofferenze altrui, vengono in mente pensieri di profonda indignazione. Probabilmente ad ognuno di noi viene da pensare che i tre meriterebbero una punizione esemplare. Che so, che si incendiasse il loro sedere per vedere come corrono bene. Una cosa da cartoni animati della Warner Bros, che sono probabilmente il modello a cui si sono ispirati.
Al di là di questi aspetti prettamente emotivi e dell'importanza che la sentenza può avere per i sostenitori dei diritti degli animali, ritengo personalmente che la cosa più illuminata della sentenza, perlomeno come ci viene raccontata dagli organi di informazione, è che il giudice NON abbia concesso la sospensione condizionale della pena. Ovvero, se la pena dovesse essere confermata e divenire definitiva, i tre dovrebbero scontarla effettivamente, in una forma o nell'altra.
Personalmente sono contento che esista la possibilità della sospensione condizionale della pena per chi non ha precedenti condanne e reputo che questo sia un ottimo modo per dare un avvertimento alla persona per bene che commette un singolo errore non particolarmente grave, affinché si dia una mossa ed eviti altri comportamenti discutibili nel futuro. Specialmente se si considera che sono considerati illeciti penali anche comportamenti come costruirsi un gabinetto in casa propria senza l'autorizzazione edilizia o tenere in tasca come portafortuna un bossolo esploso di proiettile per fucile da caccia, magari trovato per terra in campagna o altre amenità del genere che, se proprio si vuole sanzionarle, una sanzione amministrativa basta e avanza.
Tuttavia il fatto di applicare la sospensione condizionale a tutte le condanne al di sotto di una pena di due anni in modo assolutamente acritico genera anche mostri non indifferenti.
Ci possono essere casi di persone che letteralmente ne perseguitano un'altra, ma ogni volta compiono azioni per cui la condanna è necessariamente bassa, perché non arrivano a provocare gravi danni fisici. O comunque persone per cui la legge non consente una condanna elevata ma le cui azioni sono sicuramente abiette, come questi tre incendiari di gatti.
Concedere in questi casi la sospensione condizionale della pena, come di fatto avviene quasi sempre, significa dare un messaggio ai mascalzoni: picchiare qualcuno, imbrogliare, molestare qualcun altro conviene sempre in questo paese. L'importante è non farla troppo grossa e non innestare la reazione più forte del sistema, quella che ti manda subito dentro. Al peggio, se proprio va male, vi condannano con la condizionale e non fate un solo giorno di prigione. Magari avete pure modo di fargliela pagare a quello che vi ha denunciato, sempre che non vi facciate scoprire.
Il dottor De Vito con questa scelta illuminata ha dimostrato la possibilità di reprimere questo ambito di piccola delinquenza nascosta e solitamente impunita che rende peggiore la nostra società.
Non mi faccio illusioni. Esistono buone possibilità che la sentenza venga modificata in appello, da giudici che ritengano opportuna la concessione della condizionale in nome di questa applicazione automatica agli incensurati, di cui parlavo prima. Speriamo di no.
Ma intanto godiamoci per un giorno l'idea che anche per i gatti indifesi c'è un giudice ad Olbia.







sabato 6 agosto 2011

Una lista di domande da porci (2° parte e ultima)


Con tante scuse per il ritardo, ecco finalmente la lista delle domande da porci ai fini della nostra riforma della giustizia dal basso. Vi prego di considerare che:
a) Sono le domande che ho preparato io e non sono scese dall'alto per rivelazione. Sono solo un modo di suscitare un dibattito. Se a qualcuno non piacciono (come è legittimo) del tutto o in parte nulla impedisce di prepararne altre e proporle. Siamo ansiosi di sentire opinioni diverse.
b) È un'elencazione di varie possibilità, a molte delle quali personalmente potrei credere, mentre ad altre non credo per nulla, ma le ho presentate comunque per onestà intellettuale, in modo da fornire il più vasto campionario possibile di idee.
c) Qualunque riforma della giustizia, dall'alto o dal basso, non potrà mai togliere a chi ha vinto un pubblico concorso in magistratura i diritti acquisiti di rimanere nella sua posizione (o in altra superiore) sino alla pensione. Peraltro chiunque capisca i primi rudimenti di scienza dell'amministrazione sa, che in uno stato diverso da una repubblica delle banane, le riforme non si fanno mai contro coloro debbono applicarle, ma sempre con il loro coinvolgimento.
A. Giudici e pubblici ministeri. Indipendenza dei giudici. Giurie popolari
Reclutamento dei giudici e dei pubblici ministeri
  1. Con quali modalità dovrebbero essere reclutati i giudici e i magistrati che svolgono le funzioni di pubblico ministero?
  2. Potrebbe funzionare il sistema dell'elezione diretta dei giudici e dei responsabili delle procure, vigente in alcuni stati degli USA?
  3. Potrebbe funzionare un sistema analogo a quello vigente in alcuni altri stati degli USA, che vede i giudici e i pubblici ministeri nominati direttamente dal governatore, sia pure attingendo a una lista di soggetti qualificati?
  4. Se si decide di mantenere l'attuale sistema di reclutamento dei magistrati tramite pubblico concorso per esami, come evitiamo scandali e brogli nel relativo concorso, assicurando un equo accesso in magistratura a chi è qualificato, a prescindere da nepotismi o raccomandazioni politiche?

  5. Come risolvere il problema dell'eccessiva vicinanza nel processo penale del giudice col pubblico ministero (in quanto colleghi) rispetto agli avvocati del libero foro (che loro colleghi non sono) e della situazione di svantaggio che se ne determina per l'imputato e le altre parti private?
  6. Separare le carriere del giudice e del pubblico ministero, facendo sì che provengano da concorsi diversi ed eventualmente abbiano anche un diverso organo di autogoverno (i cosiddetti “due CSM”) servirebbe a qualcosa?
  7. Mettere i pubblici ministeri sotto il controllo del governo potrebbe essere un buon modo di separarli dai giudici, rendendo questi ultimi più indipendenti?
  8. Premesso quanto detto in premessa al punto c), se i magistrati, senza eliminare il pubblico concorso (imposto dalla Costituzione all'art. 106 c. 1) fossero scelti solo tra elenchi di persone che sono iscritte all'ordine degli avvocati, questo eliminerebbe la disparità di rapporto tra giudici, pubblici ministeri e avvocati?
  9. Premesso quanto detto in premessa al punto c), se i magistrati nominati in seguito a una riforma, non fossero considerati impegnati in una vera e propria carriera, da seguire per forza dall'inizio alla fine, ma nell'espletamento di una pubblica funzione a cui si dedicherebbero taluni avvocati per un periodo anche lungo ma limitato della loro carriera, con la possibilità di ritornare alla libera professione al termine dell'incarico, questo eliminerebbe la disparità di rapporto tra giudici, pubblici ministeri ed avvocati?


     
    Equo accesso all'avvocatura e ranking verificabile tra gli avvocati come punto di partenza per un equo accesso alla magistratura
  1. Nell'eventualità che si scelga un sistema che integra gli avvocati con la magistratura come nelle due ipotesi precedenti, come evitiamo la possibilità di brogli nell'esame di avvocato, assicurando un equo accesso in avvocatura a chi è qualificato, a prescindere da nepotismi o raccomandazioni politiche?
  2. Nello specifico dal momento che, in un sistema che integra gli avvocati con la magistratura, l'accesso alla professione forense diventa il punto cruciale di tutte le pressioni politiche, economiche e di ogni altro genere verso il controllo del sistema giudiziario e che negli ultimi anni è sorta una pesantissima polemica su possibili brogli e favoritismi nell'esame di avvocato, non sarebbe meglio prevedere un esame che si basi interamente o quasi interamente su questionari, simili a quelli usati in altri pubblici concorsi e soprattutto somministrati a mezzo di sistemi informatici, in modo tale che le risposte siano controllate dalla macchina senza intervento umano e che chiunque possa verificare i risultati propri e quelli degli altri, ottenendo una trasparenza assoluta?
  3. Non solo per consentire selezioni tra gli avvocati ai fini dell'accesso eventuale alla magistratura, ma anche per fornire un criterio di selezione del legale di fiducia al potenziale cliente, che si basi su dati certi e verificabili (prescindendo sia da forme pubblicitarie, che dall'appartenenza all'establishment economico-politico del professionista) sarebbe utile e possibile sviluppare un sistema indipendente e controllabile di ranking degli avvocati, che si basi su elementi certi e non falsificabili, quali l'anzianità, il numero delle cause trattate in rispettivi campi ed eventualmente vinte (o almeno concluse con transazione) il numero delle consulenze svolte in singoli campi (che dovrà naturalmente trovare riscontro nelle fatture emesse dal professionista) i corsi seguiti, le pubblicazioni, encomi ricevuti, provvedimenti disciplinari subiti o altro?
Accesso del popolo all'amministrazione della giustizia con un incremento delle giurie popolari
  1. Affiancare in modo massiccio i giudici popolari ai giudici togati, prevedendone l'uso in tutte le cause penali (forse con l'eccezione di materie che richiedono notevoli competenze tecniche) aiuterebbe i tribunali a prendere decisioni migliori?


  2. Premesso che oggi i giudici popolari si riuniscono assieme ai giudici togati nella camera di consiglio della corte d'assise per decidere insieme su tutti gli aspetti del processo (e che la maggior parte dei giudici popolari subisce in modo più o meno passivo quello che dicono i giudici togati, non avendo gli strumenti culturali per fare diversamente) non si potrebbe pensare a far riunire da soli i giudici popolari per decidere solo del fatto (es.: Tizio ha veramente commesso il reato attribuitogli?) lasciando che invece successivamente il giudice togato in caso di condanna decida le questioni giuridiche (es: a quale pena deve essere condannato Tizio? A quanto deve ammontare il risarcimento che dovrà pagare alla parte offesa?)?
  3. Nel caso si ritenga utile un ampliamento dell'uso delle giurie popolari e del loro ruolo, non sarebbe il caso di procedere a una riforma di questo istituto che preveda una riqualificazione dei giurati tramite corsi di procedura penale e con processi simulati? Per assicurare una qualità dell'insegnamento di questi corsi, non sarebbe il caso che fossero tenuti presso le scuole di specializzazione in materie giuridiche delle università o comunque da personale docente di queste?
  4. Sempre nel caso di ampliamento dell'uso delle giurie popolari e del loro ruolo non sarebbe il caso di prevedere giurie popolari specializzate per materie più complesse? (Ad esempio, dottori o ragionieri commercialisti per reati tributari o societari o bancari)
B. Riforma del processo civile e penale
Possibili riforme comuni a entrambi i processi
  1. Sia per il processo civile che per quello penale, considerando le enormi difficoltà e le massicce perdite di tempo dovute alla verbalizzazione delle udienze, in particolare nell'audizione di testimoni, non sarebbe opportuno utilizzare al meglio e nella forma più economica le tecnologie moderne imponendo a pena di nullità delle udienze, la loro registrazione audio completa? Non sarebbe opportuno che le registrazioni audio di tutte le udienze civili e penali in qualsiasi stato, fase e grado del giudizio di merito fossero inserite nel fascicolo e facessero fede di quanto viene detto?
  2. Sia per il processo civile che per quello penale, considerando le croniche carenze di personale di cancelleria e comunque la necessità di ridurre e razionalizzare il loro lavoro con l'uso massiccio delle moderne tecnologie, non sarebbe il caso di introdurre obbligatoriamente e per regola l'uso dei programmi di riconoscimento vocale, che consentirebbero di avere pronto il canovaccio del verbale da redigere, riducendo al minimo i tempi di predisposizione della maggior parte degli atti di ufficio?
  3. Una volta che quanto avviene in udienza viene registrato in audio e non va mai perduto e che l'uso del riconoscimento vocale ne consente uno sbobinamento rapidissimo, non sarebbe il caso di rendere non obbligatoria la presenza fisica dei cancellieri alle udienze penali davanti agli uffici del giudice di pace e del tribunale monocratico, come già avviene da tempo immemorabile per le udienze civili, con risparmio di milioni di Euro di ore di lavoro e aumentando la loro disponibilità per quei compiti in cui la loro professionalità non può essere sostituita da una macchina?
Processi civili
  1. Dal momento che i processi civili durano per anni, con grave danno di chiunque, delle classi sociali più deboli come di quelle benestanti e di tutto il sistema economico (che vede gli investitori stranieri scappare letteralmente dal nostro paese) non sarebbe il caso di cambiare completamente il processo civile, seguendo una procedura orale simile a quella del processo penale?
  2. Una volta che non abbiamo necessità di avere i cancellieri sempre presenti a tutte le udienze e che l'uso delle tecnologie ci consente almeno altrettanta sicurezza nella certificazione che con la loro presenza, non potremmo prevedere per regola di tenere le udienze civili e penali sia di mattina che di sera almeno per cinque giorni alla settimana, raddoppiando quindi le possibilità attuali e riducendo almeno della metà i tempi dei rinvii?
  3. Dal momento che attualmente esistono tre giudici diversi per l'affidamento dei figli in coppie che si separano dopo il matrimonio, per l'affidamento dei figli di coppie conviventi non sposate e per i figli delle persone decedute, perché non creare un giudice unico civile per tutte le questioni familiari e lasciare al tribunale per i minorenni la sola competenza penale?
Processi penali
  1. Considerando l'enorme importanza del giudice delle indagini preliminari come filtro tra le indagini preliminari e l'eventuale dibattimento e del suo ruolo chiave per la celerità dei processi, non sarebbe il caso di prevedere un aumento dell'attività dei GIP/GUP con udienze mattina e sera e per almeno cinque giorni alla settimana?
  2. Anche in considerazione dell'ottimo rapporto costi/benefici, non sarebbe utile ed opportuno prevedere la registrazione audio obbligatoria, a pena di nullità, degli atti di TUTTE le fasi del processo penale? Ovvero non solo le udienze del dibattimento, ma anche le udienze preliminari, gli esperimenti giudiziali, gli interrogatori di testimoni e dell'imputato e in genere tutto quello che si svolge in contraddittorio o comunque costituisce o potrebbe in futuro costituire prova valutabile dal giudice?
  3. Considerando l'attuale situazione della parte offesa nel processo penale (paragonabile al classico due di picche) non sarebbe il caso di prevedere una maggiore libertà d'azione per la parte offesa nel processo penale? Non sarebbe particolarmente utile questo per i piccoli reati, nei quali spesso il pubblico ministero affronta la cosa con pochi mezzi e a volte con scarsa considerazione dell'impatto sociale di questi fatti per le persone offese?
  4. Si potrebbe prevedere che la parte offesa possa essere sempre rappresentata (se lo desidera) nel processo penale, anche se non si costituisce parte civile?
  5. Considerando l'abuso della sospensione condizionale, che viene applicata in modo pressoché automatico a tutti gli incensurati, non sarebbe opportuno stabilirne l'abolizione nel caso di reati legati ad atti di violenza gratuita o a sfondo sessuale?
  6. Considerando l'utilità dimostrata in altri paesi dal principio della tolleranza zero e dello shock effect, nonché del basso costo di periodi di detenzione brevissimi, non sarebbe il caso di prevedere, anche in caso di sospensione condizionale, una sorta di franchigia per cui si sconta comunque una piccola parte della pena sino all'equivalente di 30 giorni di arresto o detenzione o il totale della pena che non ecceda i trenta giorni?
  7. Contestualmente a una maggiore severità laddove si riconosca la colpevolezza di un individuo e alla certezza della pena, non sarebbe ancora più importante assicurarsi che nessuno sia condannato per soli indizi e senza reali prove o per la parola di una sola persona (ergo senza la testimonianza congiunta di due o più testimoni) e non sarebbe quindi il caso di modificare l'art. 192, 2° co. c.p.p. che dice: "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti", abolendo l'ignobile inciso “a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti”?

C. Uguaglianza dei cittadini nel processo e davanti alle forze di polizia, lotta agli abusi, riequilibrio dei poteri tra classi sociali nell'accesso alla giustizia

  1. Una volta stabilita una maggiore severità verso chi  commette reati di particolare impatto e pericolosità sociale, non è opportuno come contrappeso abolire il reato di vilipendio di pubblico ufficiale, che non ha nessuna utilità pratica concreta (l'offesa gratuita al poliziotto sarebbe comunque punita da altre norme di legge) ed è solo una fonte di abusi verso il cittadino onesto? Se proprio si vuole punire più gravemente l'offesa al pubblico ufficiale, in quanto offesa allo stato, non sarebbe meglio prevedere motivi di aggravante per altri reati?
  2. Vogliamo abolirla la presunzione di verità sulle dichiarazioni dei pubblici ufficiali nel caso di reati che si sostengono commessi contro di loro, mettendoli alla pari dei cittadini senza uniforme?


  3. Considerando la grande facilità di abusi da parte di elementi ed ambienti deviati delle forze dell'ordine, che dire della creazione di figure di reato specifiche, chiaramente determinate e severamente punite, che scoraggino gli abusi delle forze di polizia e ancor più la loro copertura da parte dei superiori?
  1. Dal momento che la presenza di norme sanzionatorie riduce l'ambito di accettazione sociale dei comportamenti puniti e che l'Italia ha molto bisogno di far smettere alcuni comportamenti individuali e di gruppo, che trovano il loro humus in dottrine politiche e sociali estremiste e che sono esiziali per l'uguaglianza dei cittadini, non sarebbe opportuno prevedere specifiche figure di reato contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, l'omofobia e la tortura?



  2. Dulcis in fundo: premesso che le attuali norme sulla class action sono – per essere molto gentili – all'acqua di rose e che in Italia chi ha più soldi per resistere in giudizio finisce con il prevalere sulle parti meno affluenti, non sarebbe opportuno prevedere come nei paesi Anglosassoni la possibilità di condanna al pagamento dei danni punitivi come mezzo per riequilibrare il rapporto tra grandi aziende o enti pubblici e soggetti socialmente piccoli o svantaggiati?